Camera dei deputati

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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 87

    Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

    I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

    Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

    Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.